Egregi Consorziati,
in data 18 aprile 2013, alle ore 8:00, si è svolta in via di urgenza una riunione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Capuano, ha riferito di aver ricevuto da CONAI la notizia – appresa direttamente dal Ministro dell’Ambiente – che il decreto ministeriale recante lo schema tipo di statuto è stato firmato dallo stesso Ministro ed è attualmente alla firma del Ministro dello Sviluppo Economico.
In tale situazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporVi la proposta di aggiornare i lavori assembleari e di invitare il Consiglio stesso a riconvocare l’assemblea, sugli stessi argomenti, in modo che essa si tenga entro 60 giorni dal 18 aprile 2013.
Dopo circa due ore dalla chiusura dei lavori del Consiglio, i legali del Consorzio hanno comunicato che il dott. Perozziello aveva nel frattempo provveduto sul ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., depositato da Comieco in data 11 marzo 2013 per ottenere dal Giudice i necessari chiarimenti sulle modalità di attuazione della nota ordinanza cautelare del 23 maggio 2012, proprio in vista dell’assemblea convocata per il 18-19 aprile 2013.
Nel rigettare il ricorso, il Giudice ha comunque avuto modo di escludere una “autonoma efficacia del regolamento consortile (con specifico riferimento ai novellati artt. 3.1 e 6.4 quali espressamente/dichiaratamente modificati dall’assemblea 23.4.12 proprio e soltanto in stretto adeguamento alle modifiche contestualmente apportate allo Statuto) a fronte della intervenuta sospensione della corrispondente disposizione ‘reggente’ di cui all’art. 2 dello Statuto”. In altre parole, il Giudice ha chiarito che la disciplina statutaria e regolamentare cui fare riferimento per quanto riguarda l’identificazione delle categorie dei Consorziati e l’attribuzione delle quote consortili è quella pre-vigente le modifiche assunte in data 23 aprile 2012, e sospese per effetto della nota ordinanza cautelare.
Tale chiarimento, di fondamentale importanza per lo svolgimento delle assemblee consortili, è tuttavia giunto in data successiva a quella in cui il Consiglio di Amministrazione – sulla base di una diversa impostazione – ha approvato la proposta di ripartizione delle quote consortili in vista dell’odierna assemblea.
In tale situazione, i quorum costitutivi e deliberativi verrebbero calcolati in base ad una proposta di ripartizione delle quote fondata su criteri diversi da quelli indicati dal Giudice, con potenziali riflessi sia sulla validità della delibera assembleare di approvazione di tale proposta, sia sulla validità di eventuali delibere successive.
Al fine di fugare ogni possibile dubbio sulla regolare costituzione dell’assemblea e mettere la stessa in condizione di deliberare al riparo da possibili contestazioni sul punto, è quindi necessario che il Consiglio di Amministrazione esamini con la dovuta attenzione tutte le questioni dipendenti dall’applicazione della disciplina statutaria e regolamentare pre-vigente all’attuale compagine consortile, inclusi eventuali trasferimenti di consorziati da una categoria all’altra. Si tratta, come è evidente, di un’attività complessa che richiede i necessari approfondimenti e le necessarie comunicazioni alle imprese consorziate.
Nel complesso, mentre l’imminente adozione dello schema-tipo di statuto renderebbe già di per sé opportuno aggiornare i lavori assembleari – e in questo senso il Consiglio ha mostrato di essere pronto a riconvocare l’assemblea in modo che essa si tenga entro 60 giorni – il chiarimento offerto dal Giudice con il provvedimento pubblicato nella giornata di ieri non consente neppure di costituire l’assemblea, se non a rischio di assumere delibere potenzialmente invalide.
Sarete quindi riconvocati entro il più breve tempo possibile per discutere gli stessi argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna assemblea, tenuto conto dei contenuti dell’emanando decreto ministeriale e sulla base di una proposta di ripartizione delle quote adeguata rispetto ai chiarimenti offerti dal Giudice.