Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, il 21 dicembre scorso, del decreto legislativo correttivo del D.Lgs. 152/2006, si conclude il lungo e travagliato iter del terzo "correttivo" al c.d. codice ambientale, di cui si attende la pubblicazione in gazzetta. Oggetto della rivisitazione normativa le parti I, II, III e IV relative rispettivamente a principi generali, VIA/VAS, acque, rifiuti e bonifiche.
In tema di rifiuti, le principali novità introdotte riguardano:
- sottoprodotti ed mps, di cui si prevede una definizione e le caratteristiche merceologiche che a determinate condizioni escludono taluni materiali dal regime giuridico dei rifiuti.
- deposito temporaneo, aumentato da due a tre mesi il periodo di temèpo entro cui è possibile stoccare rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo.
- mud, reintrodotto l'obbligo della comunicazione annuale alle camere di commercio per i produttori di determinati rifiuti speciali non pericolosi. Restano esclusi invece, per i rifiuti non pericolosi, enti ed imprese produttori fino a 10 dipendenti.
- assimilazione e tariffa, non sono assimilabili i rifiuti prodotti nelle aree produttive (salvo quelli prodotti negli uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico); riguardo alle aree di vendita è stato riproposto il divieto di assimilazione in relazione all'estensione delle superfici e alla densità abitativa ma con nuovoi parametri: l'assimilazione non è consentita per i riufiuti prodotti su superfici superiori a 300 mq in comuni con polazione inferiore a 10.000 abitanti e superiori a 500 mq in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Tali disposizioni sono immediatamente vigenti con l'entrata in vigore del decreto correttivo, indipendentemente dai criteri quali-quantitativi di assimilazione che sono demandati ad un successivo decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del correttivo.
Ai rifiuti assimilati, entro 1 anno, si applica una tariffazione per le quantità conferite al servizio pubblico che deve essere determinata dal comune e deve prevedere una riduzione in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero da soggetto diverso dal gestore pubblico. Agli imballaggi secondari e terziari per il quale risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbanoi e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati non si applica alcuna tariffazione.
- consorzi, previsto l'adeguamento degli statuti; il Conai è tenuto ad adeguare il proprio statuto entro il 30 giugno 2008, mentre i consorzi di filiera devono adeguare lo statuto ad uno schema tipo redatto conn decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2008.