Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il decreto direttoriale 5 febbraio 2024, n. 11 recante l’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione del Bando "Credito d’imposta - materiali di recupero". Nel dettaglio, risultano approvate ed ammissibili a finanziamento 406 istanze per un importo complessivo pari ad euro 6.712.753,70. Le imprese ammesse alle agevolazioni utilizzano l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto secondo le modalità disciplinate all’articolo 6 del decreto n. 538 del 14 dicembre 2021.
Si ricorda che il contributo prevede un rimborso - sotto forma di credito d’imposta - pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020 per per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
Il contributo è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
Si ricorda ulteriormente che per poter beneficiare dell’agevolazione i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati:
- contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- la conformita' alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
- la biodegradabilita' e la compostabilita' per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
- il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
- Link all’elenco delle istanze ammesse
- Link al DM 5 febbraio 2024, n.11
- Link al bando Credito d’imposta