Con la Decisione della Commissione del 2 maggio n.
2014/256/UE vengono stabiliti i
criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti di carta trasformata, che comprendono:
-
buste e sporte di carta composte da almeno il 90% in peso di carta, cartone o substrati a base carta;
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prodotti di cartoleria composti per almeno il 70% in peso da carta, cartone o substrati a base carta, fatta eccezione per le sottocategorie delle cartelle sospese e delle cartellone munite di graffe metalliche.
Questo gruppo non comprende il gruppo di prodotti di carta stampata inseriti nella decisione 2012/481/UE e i prodotti d'imballaggio, fatta eccezione delle sporte di carta, definite come prodotti in carta utilizzati per maneggiare e/o trasportare merci.
I criteri sono stabiliti per una serie di aspetti: - substrato (cartone non stampato e non trasformato, avente una grammatura di base superiore a 400g/m2);
- fibre: gestione sostenibile delle foreste;
- sostanze e miscele escluse o limitate;
- riciclabilità;
- emissioni;
- rifiuti;
- energia;
- formazione;
- idoneità all’uso;
- informazioni sul prodotto e informazioni riportate sull’Ecolabel.
Questi criteri si applicano a tutti i processi che hanno luogo negli impianti di fabbricazione o nelle linee di trasformazione del prodotto di carta trasformata, ma non riguardano il trasporto di materie prime, materiali di consumo e prodotti finiti.
Per quanto riguarda la
riciclabilità si impone che il prodotto di carta trasformata sia riciclabile e che i suoi elementi non cartacei siano facilmente asportabili affinché non ostacolino il processo di riciclaggio.
In caso di presenza di agenti resistenti all'umido e di adesivi occorre dare prova della riciclabilità del prodotto finito e della rimozione degli adesivi.
Vedi la Decisione della Commisione 2014/256/UE sulla
Gazzetta L135 del 8 maggio 2014.