19 febbraio 2004
Sulla GUCE n. L 47 del 18 febbraio 2004 è stata pubblicata la direttiva 2004/12/CE dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il testo, approvato dal Consiglio il 26 gennaio, è stato definitivamente approvato il 29 gennaio dal Parlamento europeo a conclusione del lungo iter di revisione iniziato nel dicembre 2001 con la proposta della Commissione. Le nuove disposizioni, in vigore dal giorno della pubblicazione, dovranno essere adottate dagli Stati membri entro 18 mesi (18 agosto 2005).
La DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO, secondo la nuova direttiva, si basa su tre criteri integrativi corredati da un allegato che per ciascuno di essi riporta esempi illustrativi di imballaggi e non imballaggi. In base al primo criterio integrativo vengono esclusi dalla definizione di imballaggio gli articoli che sono parte integrante del prodotto accompagnandolo per tutto il suo ciclo di vita (es., bustine da thè e vasi da fiori destinati a rimanere con la pianta). Il secondo criterio integrativo prevede che sono imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es., sacchetti di plastica o di carta). In base al terzo criterio sono considerati imballaggio non solo i componenti e gli elementi accessori dell'imballaggio ma anche gli elementi accessori fissati o attaccati al prodotto purchè svolgano funzioni di imballaggio (es., etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto). Gli esempi illustrativi contenuti nell'allegato I saranno rivisti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21, con particolare riferimento alle custodie dei CD, ai vasi da fiori, ai tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, alle pellicole di supporto di etichette autoadesive e alla carta da imbalalggio.
Riguardo alla PREVENZIONE la direttiva prevede l'eventuale ntroduzione di misure sulla responsabilità del produttore con riferimento alla riduzione al minimo dell'impatto ambientale dell'imballaggio.
I nuovi OBIETTIVI DI RECUPERO E RICICLO già da tempo stabiliti prevedono entro il 31 dicembre 2008:
- il recupero o l'incenerimento con recupero di energia di almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio;
- il riciclo tra il 55% e l'80% in peso dei rifiuti di imballaggio;
- il riciclo minimo (in peso) del 60% per il vetro; del 60% per la carta e il cartone; del 50% per i metalli; del 22,5% per la plastica (tenendo conto solo dei materiali riciclati sotto forma di plastica); del 15% per il legno.
Viene inoltre precisato che i quantitativi esportati extra UE possono essere conteggiati solo se esistono prove tangibili del recupero/riciclo con modalità equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria. E' infine prevista la possibilità di superare gli obiettivi massimi stabilitia condizione che vengano predisposte e dimostrate adeguate capacità di riciclo/recupero che non ostino al mercato e alla concorrenza e all'adempimento da parte degli altri stati membri a quanto previsto dalla direttiva.
Va inoltre segnalato:
- che gli Stati membri possono incoraggiare il recupero energetico laddove sia preferibile al riciclo per motivi ambientali o in base al rapporto costi/benefici;
- che la Commissione, entro il 30 giugno 2005, è tenuta a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva in cui, tra gli altri elementi, deve valutare l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione, nonchè la comparazione tra i costi e i benefici del riutilizzo e del riciclaggio al fine di incoraggiare il riutilizzo;
- l'identificazione degli imballaggi con riferimento ai materiali di imballaggio utilizzati deve avvenire sulla base di quanto previsto dalla decisione 97/129/CE.