Dal 1 gennaio 2014 le grucce per indumenti (vendute con l'indumento) sono imballaggio e rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale Conai, in recepimento della nuova direttiva europea 2013/2/UE che apporta modifiche all'allegato I della direttiva 94/62/2004 .
Sono escluse le grucce vendute separatamente.
Si precisa che le grucce generalmente utilizzate dalle lavanderie e stirerie sono imballaggio.
In allegato è disponibile la comunicazione "Contributo ambientale Conai. "Grucce per indumenti". Delibera CdA Conai del 25 settembre 2013.